La legge 28 dicembre 2015, n. 221 – cosiddetto collegato ambiente – ha previsto all’articolo 39 l’istituzione, in via sperimentale e su base volontaria, di un sistema di vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi per birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, residenze di villeggiatura, ristoranti, bar ed altri punti di consumo.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’ambiente ha emanato il decreto 4 luglio 2017, n° 142 “Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” (Gazzetta Ufficiale n° 224 del 25/09/2017).
Il sistema del vuoto a rendere, sperimentato in maniera efficace in molti Paesi esteri, potrebbe rappresentare una via efficace per favorire il riuso, in particolare degli imballaggi, in linea con un modello di economia circolare, creando al contempo beneficio lungo la filiera (dal produttore al consumatore).
Di seguito trovate una nota sintetica relativa ai contenuti del provvedimento.
Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il decreto n° 142/2017, che istituisce un sistema di vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico, in via volontaria e sperimentale per un anno, è entrato in vigore lo scorso 10 ottobre; la sperimentazione però avrà inizio a partire dal 120 giorno dall’entrata in vigore del provvedimento (7 febbraio 2018).
I principali soggetti coinvolti sono l’esercente (alberghi, residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo), il distributore e il produttore delle predette bevande.
La sperimentazione riguarda gli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
– di tipo primario (ovvero l’imballaggio concepito in modo da costituire l’unità di vendita per l’utente finale o consumatore)
– riutilizzabili (che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo)
– conformi ai requisiti stabiliti dal DM 02-05-2006 recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN)”
– destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
– serviti al pubblico nei punti di consumo;
– di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.
Gli esercenti (soggetti che nell’esercizio della propria attività professionale somministrano al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo) aderiscono su base volontaria compilando al momento dell’acquisto un modulo (allegato 1 del decreto) che consegnano al distributore o al produttore (nel caso di acquisto diretto). Contestualmente all’acquisto, gli esercenti che aderiscono al sistema versano una cauzione (i cui importi sono fissati dall’allegato 2 al decreto), con diritto di ripetizione al momento della restituzione dell’imballaggio vuoto.
Vengono definite tra le parti:
– le modalità operative per la gestione degli imballaggi vuoti e i tempi di ritiro e restituzione degli stessi;
– le modalità di applicazione e pagamento della cauzione (senza oneri o aggravi per l’esercente).
A sostegno della sperimentazione, il Ministero dell’Ambiente:
– può concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo ministeriale su richiesta degli operatori che realizzano campagne o altre forme di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.
– predispone un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e lo pubblica sul proprio sito; tali operatori potranno affiggere nei punti di consumo un attestato di benemerenza rilasciato dal Ministero.
– predispone un sistema di monitoraggio volto ad analizzare i risultati della sperimentazione; a tal fine, i distributori (o i produttori nel caso di filiera corta) direttamente o tramite le associazioni di categoria, trasmettono al Ministero (all’indirizzo vuotoarendere@minambiente.it):
- Il modulo di adesione di ciascun esercente (entro 30 giorni dalla rispettiva adesione);
- La scheda di rilevamento dati (allegato 3 del decreto) ogni trimestre dall’avvio della sperimentazione, ed entro 30 giorni dalla conclusione della stessa con i dati riepilogativi dell’intero periodo.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (9 dicembre) i produttori di bevande comunicano al Ministero l’adesione alla filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua minerale e le caratteristiche dell’imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni) per via telematica all’indirizzo vuotoarendere@minambiente.it.
Aosta, 24 ottobre 2017