L’articolo 12 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 reca disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare.
In particolare, per quanto riguarda la manutenzione del verde, l’articolo dispone che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato d’idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.