“Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista) (…)”: nella circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 27 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni fisioterapiche sono detraibili anche senza la consegna della prescrizione medica.
“Nella Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017, dove sono elencate le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta e a crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per quest’anno la deducibilità delle spese per la fisioterapia – commenta il dottor Marco Paonessa, presidente di CNA Benessere e Sanità Valle d’Aosta – fugando così ogni dubbio”.
Aosta, 15 maggio 2018