Entro il 29 febbraio 2016, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati contenuti nella fatture stesse all’Agenzia delle Entrate.
Quest’obbligo, che comprende i dati relativi al 2015, è rivolto a tutte le imprese che hanno ceduto qualsiasi bene o prestato qualsiasi servizio funzionale all’espletamento di un funerale. Quindi, oltre alle imprese di pompe funebri, l’invio dei dati sarebbe obbligatorio anche per le imprese che cedono separatamente fiori, la lapide comprese le iscrizioni e tutte le altre.
In base al decreto, la comunicazione deve contenere l’ammontare delle spese funebri sostenute indipendenza della morte e, con riferimento ad ogni decesso, devono essere comunicati i dati del soggetto deceduto (compreso il codice fiscale), i dati dei soggetti intestatari del documento fiscale (compreso il codice fiscale), nonché la quota della spesa sostenuta.
E’ evidente che, con riferimento all’anno 2015, le imprese, nella contabilità tenuta ai fini fiscali hanno solamente il codice fiscale dell’intestatario della fattura o ricevuta fiscale e l’ammontare della spesa sostenuta, ma non hanno anche i dati e tantomeno il codice fiscale del soggetto defunto.
A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato che nelle specifiche tecniche per la trasmissione dai dati delle spese funebri, con riferimento al defunto, deve essere indicato solo il codice fiscale e che, con riferimento all’anno 2015, il codice fiscale può essere sostituito da un codice alfanumerico di fantasia (nella sostanza è eliminata la verifica sul campo nelle procedure di controllo).