Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una specifica circolare per chiarire gli aspetti applicativi conseguenti nel campo delle Certificazioni relativi alla disciplina afferenti gli Fgas e, nello specifico sui riflessi a carico di persone fisiche ed imprese che per svolgere l’attività devono essere in possesso di uno specifico certificato che hanno una validità decennale per le persone fisiche e quinquennali per le imprese; alla luce del decreto 28/2020, i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Sarò quindi compito degli Organismi di certificazione accreditati provvedere a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro stessi rilasciati e in scadenza nel periodo previsto dal decreto legge.