Rifiuti – RENTRI: chiarimenti su iscrizione e registro di carico e scarico

In risposta ad alcuni quesiti, il Ministero dell’Ambiente ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • Iscrizione al Rentri cantieri: i cantieri non sono, in via generale, assimilabili ad unità locali così come definite dal D.M. 59/2023 e quindi non rientrano nell’obbligo di iscrizione. Se nel cantiere si conduce un’attività stabile che genera rifiuti pericolosi e sono rispettate le condizioni previste dal DM 59/2023 per l’individuazione delle unità locali, occorre procedere all’iscrizione; diversamente occorre iscrivere la sede legale, registrando i rifiuti come “prodotti fuori dall’unità locale” mentre nel formulario andrà riportato il luogo di produzione se diverso dall’unità locale.
  • Contributo e procedura di iscrizione: il contributo annuale è richiesto al momento dell’iscrizione ed entro il 30 aprile per gli anni successivi. La procedura di iscrizione può essere completata in più fasi e diventa effettiva dopo il pagamento e la trasmissione alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali. Nello specifico, in merito al primo scaglione d’iscrizione, la procedura d’iscrizione può essere avviata nel 2024, ma se verrà completata nel 2025 (entro il 13 febbraio), occorrerà versare solo il contributo relativo al 2025. Analoga indicazione si può applicare al terzo scaglione d’iscrizione, compreso tra il 15/12/2025 e il 13/02/2026.
  • Registro di carico e scarico – stoccaggio istantaneo: il campo dello stoccaggio istantaneo dev’essere compilato unicamente dai gestori degli impianti di trattamento rifiuti in occasione di controlli da parte delle autorità competenti.
  • Registro cartaceo e vidimazione: gli operatori non tenuti ad iscriversi entro il 13/02/2024 dovranno vidimare il registro cartaceo presso la CCIAA territorialmente competente prima di procedere con la prima annotazione. Pertanto, la vidimazione potrà avvenire anche dopo il 13/02/2025.
  • Apertura registro digitale: l’obbligo, all’apertura del registro, di indicare il numero della prima registrazione riguarda solo l’utilizzo del registro messo a disposizione del servizio di supporto e non anche i registri gestiti, tramite interoperabilità, con altri software.
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