La legge di Bilancio 2025 ha riproposto la misura di welfare aziendale vigente nel 2024 (fringe benefit), estendendola ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. La misura continua a trovare applicazione, non solo nei confronti dei dipendenti, ma anche dei percettori di alcuni redditi assimilati, che sono determinati con gli stessi criteri, ossia in base ai principi dell’art. 51 Tuir (es. co.co.co. e amministratori di società; stagisti).
Anche nel prossimo triennio, il limite ordinario di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di beni e servizi – che il comma 3 dell’art. 51, fissa in 258,23 euro – è innalzato. L’innalzamento della soglia di esenzione continua ad operare in base alle seguenti caratteristiche:
- il limite è fissato, in via generalizzata, in 1.000 euro per ciascun dipendente;
- il limite può essere incrementato fino a 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR); l’accesso all’innalzamento del limite non è automatico, ma presuppone un’iniziativa da parte del lavoratore interessato, che deve dichiarare di avere diritto all’accesso alla soglia maggiorata e comunicare i codici fiscali dei figli a carico.
È parimenti confermata l’estensione “qualitativa” della misura agevolativa: in aggiunta ai benefici in natura, quali beni e servizi erogati anche tramite voucher, potranno – nel rispetto dei limiti massimi complessivi sopra indicati – non concorrere a formare il reddito anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore con riferimento alle spese:
- per utenze domestiche di acqua, elettricità e gas, come già avvenuto per l’anno 2022 e 2023;
- relative al canone di atto della prima casa di abitazione, ove questa sia in locazione, oppure relative agli interessi pagati per il mutuo contratto per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione.