Con specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibile il modello, comprensivo delle relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
La comunicazione:
– può essere inviata nella finestra temporale che va dal 16/02/2023 al 16/03/2023, direttamente dall’impresa beneficiaria oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;
– può essere trasmessa utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet;
– dovrà essere unica e valida per l’intero ammontare del bonus maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato; conseguentemente, Comunicazioni successive saranno scartate, tranne i casi di annullamento.
Nel dettaglio, la Comunicazione riguarda i seguenti bonus:
– i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese dicembre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
– i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
– i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (da utilizzarsi entro settembre 2023);
– i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (da utilizzarsi entro giugno 2023).
Non devono pertanto essere inseriti nella Comunicazione i crediti per energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2022 che dovevano essere utilizzati entro il 31/12/2022.
Si evidenzia che, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Infine si precisa che, il modello non dovrà essere trasmesso qualora il beneficiario:
– abbia già utilizzato in compensazione, tramite F24, l’intero credito relativo ai periodi di riferimento;
– abbia già comunicato all’Agenzia la cessione del credito (che può avvenire soltanto per intero).