Il Decreto Semplificazioni ha introdotto, all’articolo 37 novità in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale (cioè l’indirizzo PEC) al Registro delle imprese, sia per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e individuali, sia per quanto riguarda i professionisti e revisori legali.
In particolare:
– le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” (cioè l’indirizzo PEC) , al momento dell’iscrizione;
– le imprese costituite in forma di società e le imprese individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale(cioè l’indirizzo PEC), devono provvedere alla comunicazione entro il 01/10/2020;
– obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.
Le sanzioni, in caso di inadempimento, sono pesantissime e possono arrivare a 2064 euro.
Riferimenti: commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008; comma 2, dell’art. 5 del D.L. n. 179/2012; art.37 del Dl n. 76/2020.