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Nuovi obblighi informativi per i rapporti di lavoro, in vigore dal 13 agosto 2022

Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 inerente alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento entrerà in vigore il 13 agosto 2022.

Esso comporta in particolare per i datori di rapporti di lavoro dipendente, nonché per i committenti di Collaborazioni coordinate continuative, l’obbligo fornire ai lavoratori/collaboratori, dettagliate informazioni in merito al proprio rapporto di lavoro. Informazioni che contrariamente a quanto avvenuto fino ad ora, non potranno più essere in parte demandate alla consultazione dei contratti collettivi di ogni livello applicati in azienda ma dovranno esse indicate direttamente nella lettera d’assunzione ovvero, per quanto compatibili, nel contratto di collaborazione coordinata continuativa.

Salvo diverse indicazioni ministeriali, al momento non esistenti, ciò comporterà pertanto un notevole aggravio degli oneri connessi alla compilazione della lettera d’assunzione dei lavoratori.

Le disposizioni del decreto si applicano ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:

– contratto dì lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato anche a tempo parziale, con la sola esclusione dei rapporti a part-time con orario di lavoro di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;

– contratto di lavoro somministrato (sia a termine che a tempo indeterminato);

– contratto di lavoro intermittente;

– rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all’art. 2, c. 1, del D.lgs. n.81/2015;

– contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 comma 1 n.3) c.p.c.;

– contratto di prestazione occasionale (c.d. “PrestO”), art. 54 bis, D.L. n.50/2017;

– ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;

– ai lavoratori domestici (ad esclusione degli artt.10 e 11);

I tempi di applicazione delle nuove disposizioni sono i seguenti:

  1. Data di entrata in vigore del provvedimento: 13 agosto 2022. Fino a tala data nessun ulteriore adempimento è quindi richiesto ai datori di lavoro/committenti rispetto a quelli attuali;
  2. L’obbligo di fornire le ulteriori informazioni inerenti il rapporto di lavoro, si applica:
  • alle nuove assunzioni/collaborazioni instaurate dal 13 agosto 2022. Per queste le informazioni “ordinarie” sul rapporto di lavoro eventualmente non presenti nell’attuale lettera d’assunzione o nella copia della C.O., possono essere fornite entro 7 giorni dall’inizio del lavoro. Quelle integrative previste dal decreto, entro un mese. In termini generali si può quindi affermare che per i primi rapporti instaurati dal 13.08.22 ci sarà tempo almeno fino al 12 settembre 2022 per fornirle;
  • ai rapporti in essere al 1° agosto 2022. Per questi le informazioni integrative dovranno essere rese entro i 60 giorni successivi alla eventuale richiesta scritta presentata dai lavoratori. La prima scadenza potenziale sarà pertanto quella del 12 ottobre 2022.
  1. Assunzioni effettuate dal 2 al 12 agosto 2022: non sono formalmente contemplate dal decreto. Si attendono indicazioni nel merito anche se è possibile ritenere che gli obblighi informativi si applicheranno anche a queste;
  2. Rapporti che cessano entro il primo mese di lavoro: le informazioni devono essere rese al lavoratore al momento della cessazione del rapporto stesso. Tale obbligo riguarda i rapporti instaurati dal 13.08.22 in poi, che cessano entro il primo mese di lavoro.

Il datore di lavoro/committente è tenuto a comunicare a ciascun lavoratore, in modo trasparente e chiaro, le informazioni previste dal decreto, in formato cartaceo oppure elettronico conservando la prova della trasmissione o della ricezione, per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Le medesime informazioni sono rese accessibili al lavoratore per lo stesso periodo.

Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, il lavoratore che ritenga di non aver ricevuto le informative in esame o di averle ricevute in ritardo o in modo incompleto o inesatto può denunciarlo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che una volta compiuti i dovuti accertamenti applica, in caso di conferma della denuncia del lavoratore, al datore di lavoro/committente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato (art.19, c.2, D.lgs. n.276/03).

Il Decreto contiene inoltre specifiche disposizioni, sempre in recepimento dei principi della Direttiva comunitaria, inerenti in particolare il periodo di prova e il cumulo di più impieghi da parte dello stesso lavoratore.

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