Misure di prevenzione igienico-sanitarie Covid-19 e ordinanza regionale per cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento bambini e neonati

Le misure di prevenzione previste dall’allegato 4 del DPCM 10/04/2020, di seguito elencate, si applicano anche presso gli esercizi commerciali:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Inoltre la Regione Valle d’Aosta ha emesso un’ordinanza in data odierna, 14 aprile 2020, in cui prevede le seguenti specifiche misure commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati:

  • l’accesso ai rispettivi locali di vendita dovrà essere effettuato da un unico ingresso;
  • la permanenza nei locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, con superficie complessiva sino a 40 metri quadri, è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di 1 metro fra un cliente e l’altro;
  • la circolazione dei venditori e degli acquirenti nei locali o parti di locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca;
  • nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
  • è da privilegiare, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria da acquistare.

L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

 

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