Legge 124/2017 – Obbligo di comunicazione delle informazioni su entrate di natura pubblica

A decorrere dall’anno 2019, tutte le imprese hanno l’obbligo di indicare le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e società partecipate direttamente o indirettamente dalla stessa. La norma è a regime e si applica a partire dai benefici ricevuti nel 2018. Il Decreto Crescita 2019 ha previsto il differimento dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine ultimo per la pubblicazione degli Aiuti di Stato ricevuti nell’esercizio precedente.

Per l’esercizio 2020 il termine di pubblicazione è stato prorogato al 31 luglio 2022 e per l’esercizio 2021 al 01 gennaio 2023 in seguito alle problematiche dovute alla pandemia da Covid-19.

Per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità da parte dei beneficiari delle erogazioni è prevista, quale sanzione, un 1% degli importi ricevuti con un minimo di euro 2.000, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Se nei 90 giorni dalla contestazione non si ottempera all’adempimento e non si è pagato la sanzione amministrativa combinata, verrà applicata la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

L’obbligo di pubblicazione riguarda i benefici ricevuti di ammontare pari o superiore ad euro 10.000, inteso in senso cumulativo, ossia facendo riferimento al totale dei benefici ricevuti e non al singolo beneficio, con riferimento al singolo anno.

Anche se gli aiuti ricevuti sono già tutti presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti è comunque necessario dichiararne l’esistenza.

Se invece l’impresa ha ricevuto Aiuti di Stato non presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti, ma che superano la “franchigia” dei 10.000 euro, dovrà pubblicarli.

La pubblicazione deve avvenire sul proprio sito web o, solo se sprovvisti di quest’ultimo, sul portale dell’Associazione di Categoria di appartenenza. Solo le imprese che redigono il bilancio in forma estesa o che redigono il bilancio consolidato possono assolvere tale obbligo in nota integrativa.

Questo adempimento non sostituisce l’autodichiarazione degli aiuti di stato Covid19 da presentare entro il 30/06/2022.

Le imprese associate che hanno la necessità di assolvere all’adempimento attraverso il portale di CNA Valle d’Aosta possono contattare la segreteria dell’associazione allo 016531587.

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