La Giunta regionale, nel corso della sua riunione del 3 aprile scorso, ha recepito l’Intesa, entrata in vigore il 10 agosto 2016, sottoscritta con le parti sociali di modifica degli articoli 11, 12, 13 del documento Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e disciplina dell’offerta formativa pubblica, con il quale si è definita la nuova regolamentazione relativa all’apprendistato professionalizzate.
A un anno e mezzo dall’avvio del nuovo sistema apprendistato, sulla base del costante monitoraggio che l’Ufficio della struttura Politiche del lavoro compie, l’Assessorato delle Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente ha ritenuto opportuno proporre alcune modifiche finalizzate a migliorare l’efficienza e la qualità del sistema complessivo, incrementando così la fruibilità dell’Offerta Formativa Pubblica da parte degli apprendisti e delle imprese.
In particolare sono state introdotte ulteriori semplificazioni per favorire la fruibilità della formazione rivolta agli apprendisti stagionali, attraverso la proposta di un percorso standardizzato di 16 ore, riferito alla sicurezza sul lavoro e alle nozioni di primo soccorso, in modo da assicurare:
– accesso tempestivo, facilitato e gratuito alla formazione di base sulla sicurezza;
– annullamento dei tempi per la definizione del piano formativo individuale;
– credito formativo acquisito dagli apprendisti per successivi rapporti di lavoro di natura stagionale;
– possibilità per gli apprendisti di partecipare ad altre unità formative utili sia nel contratto in corso, sia in successivi rapporti di lavoro.
Un’ulteriore semplificazione è stata introdotta per gli apprendisti non stagionali in relazione alle fasi preliminari necessarie per l’avvio della formazione obbligatoria. Si è valorizzata infatti una unità formativa di Avvio attività volta a definire e condividere con l’apprendista e con l’impresa i contenuti del piano formativo e della formazione di base e trasversale. Ogni apprendista avvierà il percorso formativo con questa unità formativa e ciò permetterà una serie di vantaggi, in particolare:
– riduzione dell’onere per l’impresa, in quanto l’ora che l’apprendista dedica alla definizione e condivisione del Piano Formativo Individuale viene riconosciuta nel monte ore di formazione;
– riconoscimento e valorizzazione economica dell’attività di panificazione delle attività formative degli enti di formazione.
Aosta, 12 aprile 2018