Il Ministero del lavoro ha confermato anche per l’anno 2016 lo sgravio contributivo edili nella misura dell’11,50%: le imprese edili possono, pertanto, applicare in via definitiva lo sgravio contributivo per l’anno 2016 nella misura dell’11,50%.
Per beneficiare dello sgravio, le imprese interessate che non vi abbiano già provveduto devono presentare all’INPS una domanda esclusivamente in via telematica, compilando on line il modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.
A seguito della presentazione della domanda, l’Istituto attribuisce alle posizioni contributive interessate il codice autorizzazione “7N”.
Per l’applicazione dello sgravio contributivo, le imprese si ritiene possano usare nella denuncia Uniemens i consueti codici L206 – per lo sgravio contributivo corrente e L207 – per lo sgravio contributivo relativo ai periodi arretrati (cfr. in Vedi anche “Sgravio edili 2016 – domande e applicazione in via provvisoria”).
In attesa di ulteriori istruzioni operative da parte dell’INPS, se verranno confermate le modalità già previste per lo sgravio edili 2015, per l’applicazione in via definitiva dello sgravio verrà assegnato alle imprese il termine di 3 mesi.
Riferimento: Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 novembre 2016 pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito http://www.lavoro.gov.it/ in data 12 gennaio 2017.
Aosta, 16 gennaio 2017