Nell’ambito dell’autotrasporto di merci, il periodo di riposo settimanale è definito dal Reg. 561/06 PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALI, ART. 8 che prevede che “Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. Il periodo di riposo settimanale regolare è di 45 ore. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare (45 ore) oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe”.
Il Ministero dell’Interno fa propri gli esiti della Corte di Giustizia UE del 20.12.2017 che ha stabilito il divieto di riposo regolare in cabina ed introduce una specifica sanzione per chi contravviene a tale disposto.
La richiamata circolare rende noto infatti che se viene accertata l’effettuazione del riposo settimanale regolare in cabina, esso viene considerato come non goduto (in quanto effettuato in condizioni ritenute non idonee) e conseguentemente contestata la violazione del Codice della Strada prevista dall’articolo 174, comma 7, nell’ipotesi più grave (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%).
Di seguito gli allegati.
17-12-20 – CORTE DI GIUSTIZIA – Causa C-102-16 – Vaditrans BVBA vs Belgische Staat
046_circ_08_divieto_riposo_settimanale_cabina_sanzioni
Divieto di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo
Aosta, 10 maggio 2018