Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 marzo scorso il Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Il decreto proroga anche al II trimestre 2023 alcune disposizioni previste dalla normativa emergenziale contro il caro-energia, ma lascia fuori altri interventi importanti che hanno finora consentito alle imprese di ammortizzare in parte gli impatti prodotti dalle impennate dei prezzi energetici sulle bollette.

Resta escluso infatti l’azzeramento degli oneri generali previsti per il settore elettrico. Sono invece confermate la riduzione dell’IVA e la sospensione degli oneri generali per il settore del gas naturale, così come i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese diverse da quelle energivore/gasivore, sebbene con aliquote ritoccate al ribasso.

Nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto, CNA sarà impegnata ad avanzare le necessarie proposte di modifica per evitare le bollette delle imprese tornino ad essere gravate da un peso di parafiscalità che probabilmente potrebbe neutralizzare la flessione del costo dell’energia nel frattempo intervenuta.

In sintesi il decreto prevede:

Art. 1 – Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

La norma proroga anche al II trimestre 2023 (ossia fino al 30 giugno 2023) i bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas naturale previsti dalla legislazione a favore dei soggetti in disagio economico, che hanno subito un rafforzamento da parte della normativa emergenziale contro il caro-energia. si ricorda infatti che nei mesi scorsi il Governo aveva innalzato al 15 mila euro la soglia ISEE prevista per essere ammessi al beneficio, oltre che prevedere, per i soggetti con ISEE compreso tra 12 mila e 15 euro, l’applicazione di un bonus ridotto.

Il comma 2, invece, a partire dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, eleva da 20 mila a 30 mila euro, in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, la soglia ISEE che permette l’’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall’articolo 3, comma 9bis del decreto-legge 185/2008.

Art. 2 – Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023

La norma estende anche al II trimestre 2023 la riduzione dal 10% al 5% dell’IVA applicata sul gas metano usato per usi civili ed industriali, in relazione a fatture emesse per consumi stimati o effettivi. Nel caso di fatture calcolate su stima dei consumi, l’IVA al 5% si applicherà anche alle eventuali successive fatture di ricalcolo.

Si ricorda che gli usi civili e industriali agevolati richiamati dalla norma sono individuati attraverso il rinvio all’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 504/95 Testo unico accisa. Negli usi industriali, pertanto, oltre agli impianti adibiti ad attività sportiva non dilettantistica, sono compresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività industriali produttive di beni e servizi, per le attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Il comma 2 prevede che la disposizione si applichi anche alle forniture di teleriscaldamento o alla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un “Contratto servizio energia”. L’applicazione dell’IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale, regolata dal D.P.R. n. 633/72, prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Il comma 4 dispone la sospensione, anche per il II trimestre 2023, delle aliquote delle componenti tariffarie a copertura degli altri oneri generali gas.

Inoltre, considerata l’avvenuta flessione del prezzo del gas sul mercato all’ingrosso, si prevede che l’agevolazione consistente nelle aliquote negative dalla componente tariffaria UG2C (introdotte per contrastare gli effetti della crisi e applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno) sia ridotta per il mese di aprile al 35% del valore in vigore nel I trimestre 2023, e poi eliminata a decorrere dal mese di maggio.

Art. 3 – Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati

Per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2023 ed il 31 dicembre 2023, in corrispondenza dei soli mesi invernali, è disposta l’applicazione agli utenti domestici residenti diversi da quelli che beneficiano dei bonus sociali, di un contributo – erogato in quota fissa e differenziato sulla base delle diverse classi climatiche – a parziale compensazione delle spese di riscaldamento. Tale contributo si applicherà solo nel caso in cui, con riferimento a ciascun mese, la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso abbia superato la soglia di 45 €/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre

Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati i criteri per l’assegnazione del contributo. Sulla base di tali criteri, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle richiamate zone climatiche.

Art. 4 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Nelle more di una ridefinizione del sistema di aiuti alle imprese, la norma riconosce anche per il II trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, la norma prevede:

– un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. “energivore”, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il suddetto credito di imposta, inoltre, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse auto-consumata nel primo trimestre 2023;

– un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese “energivore”, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale c.d. “gasivore”, nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale

consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese diverse da quelle “gasivore”, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Sono altresì confermate le modalità applicative e di fruizione del credito d’imposta nonché la facoltà di cessione ad altri soggetti.

La norma conferma inoltre che, ai fini della fruizione dei richiamati crediti d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel primo e secondo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energia elettrica nonché l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre del 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definirà con proprio atto il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Art. 5 – Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo

La norma chiarisce alcuni criteri necessari alla individuazione del contributo di solidarietà temporaneo, previsto dall’art. 1, commi 115-119 della L. 197/2022 a favore di imprese e consumatori, che sono chiamati a sostenere i soggetti che producono energia elettrica e gas metano e naturale sul territorio nazionale per la successiva vendita; i soggetti che rivendono energia elettrica, gas metano e naturale; i soggetti che producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi.

Sintesi a cura dell’ Ufficio Politiche Energetiche CNA Nazionale

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