Dall’1 gennaio sacchetti di frutta e verdura a pagamento: sanzioni per chi non si adegua e novità in vista

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2017, oltre ad essere confermata l’eliminazione della disciplina sulla classificazione dei rifiuti prevista dalla L. n. 116 del 2014, è entrata in vigore, la normativa interna sugli shopper di plastica leggeri, in recepimento della Direttiva comunitaria n. 720 del 2015, che modifica la 94/62/CE (“packaging 1”), per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, rispetto alla quale l’Europa aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti per alimentari devono essere biodegradabili e compostabili. Le nuove norme riguardano i sacchetti leggeri utilizzati per trasportare la spesa, quelli più leggeri usati per imbustare:

  • Frutta
  • Verdura venduta sfusa
  • Carne
  • Pesce
  • Prodotti da forno e di gastronomia

che si acquistano al banco di mercati, negozi e supermercati: tutti dovranno essere biodegradabili e compostabili, rispettando lo standard internazionale UNI EN 13432 e per questo motivo avranno bisogno di una certificazione da parte di enti accreditati. Tutti i sacchetti leggeri e ultraleggeri devono essere ceduti esclusivamente a pagamento, come avviene adesso per gli shopper monouso da spesa in vendita alle casse dei negozi e supermercati al prezzo di 10 centesimi circa. Nello scontrino fiscale deve essere riportata la cessione del biodegradabile e indicato separatamente nel registro corrispettivi.

Con costi aggiuntivi per le imprese che devono modificare il gestionale di cassa.

  1. a) dall’1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
  2. b) dall’1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
  3. c) dall’1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

Sono interessate da questa novità normativa:

– le attività di produzione delle borse di plastica, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;

– le attività di commercio all’ingrosso e/o all’utente finale che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;

– le attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti per i quali si ritiene prudenzialmente che, se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, devono accertarsi di fornire borse in plastica conformi.

– I produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine di informare i consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili.

Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il disciplinare delle etichette o dei marchi UE.

Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in particolare ai consumatori, sono aggiunte anche quelle sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente e le misure per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell’utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse oxo-degradabili.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni sul divieto di commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore».

All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, Polizia locale, ecc.).

Per questo è fondamentale, per le attività che forniscono ai propri clienti gli shopper biodegradabili, accertarsi di acquistare articoli conformi alle nuove disposizioni di legge.

Scarica la nota completa e i chiarimenti in merito alla commercializzazione:
nota sacchetti plastica

Prot 05_18 chiarimenti in merito alla commercializzazione delle borse di plastica (shopper)

ALLEGATO Prot 05_18 Nota approfondimento shopper

Nell’allegato che trovate di seguito, le indicazioni per riconoscere i sacchetti conformi:
Allegato II – Come riconoscere i sacchetti conformi

Aosta, 9 gennaio 2018

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