Nel 2013 il Ministero del lavoro ha fissato gli indici presuntivi attraverso i quali valutare l’occasionalità della prestazione resa gratuitamente dai collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, commercio e agricoltura, ai fini della loro esclusione dall’obbligo assicurativo all’INPS.
Con l’intento di uniformare sul territorio nazionale il comportamento degli organi di vigilanza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ritorna sull’argomento per fornire in particolare alcuni parametri utili al fine di stabilire la natura occasionale delle prestazioni rese dai collaboratori familiari nell’ambito del settore turistico, anche stagionale.
In particolare, anche in tale settore, la prestazione potrà considerarsi occasionale se resa per un periodo non superiore a 90 giornate nell’anno solare. In caso di attività stagionale, detto valore dovrà essere riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale stessa.
Riferimenti: inl_lettera_circolare_15032018_precisazioni_collaboratori_familiari_nei_settori_artigianato_agricoltura_e_commercio.
Aosta, 5 aprile 2018