Energie rinnovabili: controlli sugli impianti e sanzioni in materia di incentivi

Il Decreto Controlli dispone la disciplina generale dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili individuando le modalità organizzative e operative dei controlli in conseguenza dei quali il gestore dei servizi elettrici (GSE) può decidere la sospensione o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto incentivi da parte del GSE: una verifica con esito negativo può comportare la riduzione o, nei casi più gravi, anche la perdita completa dell’incentivo.

Dopo l’emanazione del decreto, il GSE ha implementato i controlli sugli impianti e, per il 2016, è atteso un nuovo ciclo di verifiche.

Di seguito, a puro titolo esemplificativo, le principali cause di decadenza degli incentivi:

– presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi;
– mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini delle verifiche circa l’ammissibilità agli incentivi;
– violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione;
– indisponibilità della documentazione da conservare presso l’impianto;
– manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata;
– alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE;
– interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento;
– inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto;
– insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi;
– utilizzo di componenti contraffatti o rubati.

A seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate si possono configurare le seguenti modalità di recupero delle somme erogate e/o da erogare:

– Decadenza dalle tariffe incentivanti;
– Riconfigurazione della tariffa incentivante;
– Ridefinizione della potenza incentivata;
– Mancato riconoscimento degli incentivi in parte del periodo di incentivazione

Per il triennio 2014-2016 questi sono gli obiettivi annuali dei controlli fissati dal GSE

– 2014 – controlli con sopralluogo sul 2,8% della potenza degli impianti incentivati pari a 1.154 MW;
– 2015 – controlli con sopralluogo sul 3,5% della potenza degli impianti incentivati pari a 1.442 MW;
– 2016 – controlli con sopralluogo sul 3,7% della potenza degli impianti incentivati pari a 1.524 MW

L’elenco completo della documentazione oggetto di verifica viene comunicato dal GSE in sede di avvio del procedimento di verifica, in funzione del Conto Energia di riferimento e delle specifiche caratteristiche d’impianto.

A titolo esemplificativo si riporta un estratto della documentazione che deve essere in possesso di un produttore relativa ad un impianto fotovoltaico incentivato con il IV Conto Energia:

– domanda di concessione della tariffa incentivante e relativa modulistica;
– scheda tecnica finale d’impianto;
– dichiarazione di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione dell’impianto;

– elaborati grafici di dettaglio;

elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA, con relativi numeri di serie;

– fotografie dell’impianto e schema elettrico unifilare dell’impianto;
– copia della comunicazione con la quale il Gestore della Rete ha notificato il codice POD;
– copia dei verbali di attivazione dei contatori e di connessione alla rete elettrica;
– relazione tecnica generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell’impianto;
– copia del titolo autorizzativo;
– eventuale dichiarazione del Comune competente attestante l’idoneità del titolo autorizzativo;
– certificato di destinazione d’uso del terreno o certificato di destinazione urbanistica (CDU) con indicazione delle particelle catastali, qualora i moduli dell’impianto siano collocati a terra;
– ulteriore documentazione necessaria nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole come da prescrizioni del Decreto legislativo n. 28 del 2011.

Possono inoltre essere oggetto di verifica la documentazione relativa agli adempimenti presso l’agenzia delle Dogane (Denuncia Apertura Officina Elettrica e relative dichiarazioni annuali) e quella relativa agli adeguamenti normativi imposti negli ultimi anni dall’AEEG.

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