A partire dal primo gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (c.d. imbullonati), funzionali allo specifico processo produttivo e di natura essenzialmente impiantistica, vengono esclusi dal calcolo della rendita catastale.
La nuova norma elimina definitivamente l’obbligo di pagare l’IMU e la TASI sul valore degli impianti produttivi collocati all’interno dei fabbricati industriali.
La rendita catastale dell’immobile dev’essere dunque determinata facendo riferimento solamente:
- al suolo;
- alle costruzioni;
- agli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità.
Devono invece essere escluse, “le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo”, di cui la circolare dell’Agenzia delle Entrate dà prima una definizione generale“nelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.“, per poi addentrarsi in una elencazione non esaustiva, differenziata tenendo conto del diverso ciclo produttivo.
Le imprese possono chiedere quanto prima la rideterminazione della rendita catastale e quindi del valore catastale valido ai fini del pagamento dell’IMU e dalla TASI, già con riferimento alle imposte comunali dovute per il 2016.
Pertanto, gli intestatari dei predetti immobili possono presentare in catasto entro il 15 giugno 2016 gli atti di aggiornamento, tramite procedura Docfa, per modificare la base della rendita catastale degli immobili. Tale nuova rendita per effetto retroattivo della norma a valere dal 1° gennaio 2016 potrà essere utilizzata già in sede di acconto IMU/TASI dovuto il prossimo 16 giugno 2016.