Benefici sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi del primo trimestre del 2017

Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017.

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2017) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2017.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019.

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