Il Ministero dell’Interno ha comunicato che il mancato possesso del certificato di assicurazione non è sanzionabile: in sede di controllo può, infatti, essere esibito agli organi di polizia stradale un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria e senza che possa essere richiesta successiva esibizione del certificato originale in formato cartaceo.
L’altra novità è rappresentata dal fatto che anche il modulo di controllo delle assenze del conducente non più obbligatorio. In caso di malattia, ferie annuali o guida di un veicolo senza obbligo di tachigrafo, il conducente potrà continuare a compilare il modulo assenze e conservarlo con i fogli tachigrafici, ma lo stesso non è più obbligatorio e la sua mancanza non è più sanzionabile. Lo ha precisato il Ministero dell’Interno alla luce dei relativi chiarimenti della Commissione Europea, secondo cui gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.