Con la legge sul “Salario – e la lotta contro il dumping sociale”, entrata in vigore a fine 2015, l’Austria ha inasprito la legislazioni anti-dumping e applicato le norme sul salario minimo.
Alla luce di quanto sopra, le imprese di autotrasporto, solo per le operazioni di cabotaggio sul territorio austriaco, avrebbero già dovuto corrispondere ai propri conducenti le tariffe retributive minime previste dalla legge di tale Paese, nel rispetto della legislazione europea sul distacco dei lavoratori (Direttiva 96/71/CE).
Ora, dal 1° Gennaio 2017, il Governo austriaco ha esteso nel trasporto su strada l’applicazione del salario austriaco e le norme su distacco dei lavoratori anche al traffico transfrontaliero da e per l’Austria; sono esclusi i soli casi di transito.
In Austria (come in Italia), non è previsto un salario minimo finalizzato ad assicurare una retribuzione minima nazionale ai lavoratori meno pagati sul mercato del lavoro.
In Austria, come in Italia, Danimarca, Finlandia e Svezia, nonché in Islanda, Norvegia e Svizzera, le retribuzioni minime sono fissate tramite contrattazione collettiva in settori specifici. In questo caso, il contratto di riferimento austriaco è quello del trasporto merci che prevede diverse categorie di autisti, classificate in base all’attività ed all’anzianità.
Gli autisti delle imprese estere, comprese quindi quelle italiane, impegnati nei trasporti di cabotaggio e/o da e per l’Austria, non possono percepire una retribuzione inferiore a quella stabilita dalla contrattazione di questo Paese.
Per maggiori informazioni, scaricare il file a questo link:
AUSTRIA – DAL 1 GENNAIO 2017 – OBBLIGO DI SALARIO MINIMO ANCHE PER TRASPORTI INTERNAZIONALI
OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Oltre all’onere retributivo, l’azienda che occupa autisti in operazioni di cabotaggio e/o attività internazionale di carico/scarico in Austria deve darne comunicazione, per ciascun singolo conducente, almeno sette giorni prima del viaggio, alla: Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung – post.finpol-zko@bmf.gv.at La comunicazione deve avvenire tramite un form di notifica elettronico disponibile anche in lingua italiana, al seguente link : https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it
DOCUMENTAZIONE DA TENERE A BORDO DEI MEZZI
A bordo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio in Austria devono essere presenti i seguenti documenti:
– Comunicazione che attesti che il lavoratore viaggia in Austria (copia del documento inviato : “ Notifica di distacco di personale in Austria”)
– Copia del contratto di lavoro oppure l’attestato di servizio, la busta paga, il tracciato retributivo, la documentazione relativa alle ore di lavoro effettuate e la documentazione relativa all’inquadramento, al fine di dimostrare il rispetto della norma austriaca sul salario minimo (i documenti sono richiesti in tedesco).
I documenti possono essere archiviati su dispositivi elettronici (incluso il tablet).
Aosta, 16 gennaio 2017