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Assicurazione rischi catastrofali. Bene la proroga. Ora va utilizzata per evitare contestazioni e delusioni future

Siamo soddisfatti per il rinvio dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali e per lo scaglionamento dei tempi in funzione della dimensione d’impresa rispettoso del criterio di proporzionalità”. Ad affermarlo i rappresentanti di CNA, Confartigianato e Casartigiani ascoltati oggi, martedì 8 aprile, dai membri della Ottava Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera in relazione alla conversione in legge del Dl 39 del 31 marzo scorso. I rappresentanti di artigiani e piccole imprese hanno ribadito le perplessità e le preoccupazioni create nell’ossatura del mondo produttivo italiano dall’introduzione dell’obbligo assicurativo tramite le Legge di Bilancio 2024, che non sono state fugate, come si sperava, dai successivi decreti.

Abbiamo addirittura dovuto attendere con il fiato sospeso la scadenza del 31 marzo – hanno sottolineato – per ottenere l’attesa proroga dei termini da tempo chiesta dalle associazioni di artigiani e piccole imprese”.

La proroga a gennaio 2026 “concede un tempo che va proficuamente impiegato dai soggetti coinvolti per garantire finalmente un avvio ordinato dell’obbligo assicurativo ed evitare contestazioni e delusioni in occasione di eventuali fenomeni atmosferici eccezionali, rispetto ai quali si potrà verificarne l’efficacia”.

Il tempo che il Dl concede è adeguato a sciogliere una serie di nodi interpretativi, fissare criteri e requisiti standard dei contratti, realizzare il portale Ivass consentendo alle imprese di confrontare le offerte e scegliere consapevolmente.

CNA, Confartigianato e Casartigiani chiedono inoltre che:

1) siano esonerate dall’obbligo assicurativo le imprese che nell’attività impiegano immobili in affitto da privati;

2) siano esonerate dall’obbligo assicurativo le imprese che hanno optato per il regime forfetario e le imprese personali che non aderiscono al regime forfetario quando siano dotate di attrezzature dal valore non superiore ai 20mila euro;

3) venga definita per via legislativa la questione dell’esclusione dall’obbligo assicurativo dei beni gravati da abusi edilizi, anche piccole difformità, che penalizza le imprese.

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