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Amianto: definite le modalità per ottenere il credito d’imposta per interventi di bonifica

In attuazione del cosiddetto “Collegato Ambiente”, sono state definite le modalità per ottenere il credito d’imposta, previsto per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

I soggetti che vogliono usufruire del credito devono essere titolari di reddito d’impresa e aver effettuato interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Danno diritto al credito d’imposta le spese di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Le attività di incapsulamento e confinamento dei manufatti contenenti amianto non danno, invece, diritto al credito d’imposta.

Gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto sono ammissibili al credito d’imposta se effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro e i lavori per i quali viene richiesto il contributo devono essere inseriti all’interno di un Piano di lavoro, così come previsto dall’art. 256 del D.Lgs 81/2008, dandone comunicazione all’ATS/ASL competente per sua approvazione.

Le spese agevolate hanno una soglia minima di 20.000 euro per ciascun progetto di bonifica e una soglia massima di 400.000 euro per impresa.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Il credito d’imposta spetta a ciascuna impresa nei limiti degli aiuti “de minimis” e non è cumulabile con qualsiasi altro aiuto previsto da normativa nazionale, regionale o comunitaria sulle stesse voci di spesa.

Modalità di richiesta del credito
Per accedere all’agevolazione le imprese dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell’Ambiente a partire dal 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017, attraverso una piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.

L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà contenere:
– il costo complessivo degli interventi;
– l’ammontare delle singole spese eleggibili;
– l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
– l’attestazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Unitamente alla domanda l’azienda dovrà presentare:
– il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
– la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
– l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
– la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

L’incompletezza della documentazione presentata comporta l’esclusione dal beneficio. Il credito è riconosciuto, previa verifica dei requisiti richiesti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.

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