Al via il BONUS Patente Autotrasporto

I cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni di età possono richiedere un contributo per un importo, pari all’80 per cento della spesa sostenuta (e comunque non superiore a 2500 euro) per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. Questa misura è prevista dal DL 121 del 10/09/2021 art. 1, c. 5-bis. Al fine di favorire l’ingresso nel settore di nuovi conducenti abbattendo i costi necessari per acquisire patente di guida e certificati professionali.

La piattaforma per presentare domanda sarà disponibile per i cittadini a partire dalle ore 12.00 del 13 febbraio 2023 a questo link: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i cittadini italiani ed europei che, nel periodo compreso tra il 1° Marzo 2022 ed il 31 Dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni

Requisiti per richiedere il voucher:

Per ottenere il “Buono patente autotrasporto” occorre:

‐ registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal MIT tramite il link: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/

‐ presentare istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa

‐ effettuata la registrazione il MIT attribuisce il buono mettendolo a disposizione nell’area riservata dall’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario

il buono deve essere attivato entro 60 giorni dalla sua emissione; decorso tale termine il buono è annullato. L’avente diritto può richiedere l’emissione di un nuovo buono nei limiti delle risorse disponibili all’atto della nuova richiesta

‐ Il buono può essere utilizzato esclusivamente presso i soggetti accreditati che applicheranno una riduzione delle spese di formazione pari al valore del Buono stesso.

È possibile richiedere il voucher per le seguenti patenti:

  1. h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

‐ i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

‐ l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

‐ m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

‐ n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

‐ o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

‐ p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

‐ q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2) della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Periodo entro il quale deve essere svolta la formazione

Per poter beneficiare del contributo, la spesa per la formazione, deve essere stata sostenuta o dovrà essere sostenuta, nel periodo compreso tra il 1° Luglio 2022 ed il 31 Dicembre 2026, presso uno dei soggetti accreditati nella piattaforma

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