Sono state pubblicate sul sito dell’ Agenzia delle Entrate le FAQ aggiornate in tema di Superbonus, che forniscono alcune prime risposte alle modifiche intervenute con il Decreto “antifrode” (D.L. 157/2021) che ha impattato anche sugli altri bonus edilizi cosiddetti “minori”.
In particolare uno dei chiarimenti più attesi riguarda i contribuenti che, prima del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti a loro carico (se dovuti) ed esercitato l’opzione per la cessione o mediante la stipula di accordo tra le parti o, per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione direttamente in fattura, anche se non hanno ancora provveduto all’invio della Comunicazione per le opzioni. Per essi, l’Agenzia ha escluso l’obbligo di richiedere il visto di conformità nonché l’asseverazione.
Per tali contribuenti, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che, per consentire la trasmissione delle relative Comunicazioni per le opzioni, le procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 Novembre.