CCNL Area Meccanica, sottoscritto l’accordo di rinnovo

Nella tarda serata di martedì 19 novembre 2024, dopo una lunga fase negoziale, la CNA, insieme alle altre Organizzazioni datoriali e Fiom–Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, ha sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022. L’Intesa avrà vigenza quadriennale e scadrà il 31 dicembre 2026.

Si tratta di un contratto collettivo molto importante per la nostra Confederazione in considerazione del numero di Settori coinvolti e conseguentemente della sua portata applicativa. In linea con quanto fatto durante questa tornata di rinnovi, anche in questo caso CNA è riuscita a inserire novità importanti al livello normativo e ad estendere il campo di applicazione a nuove tipologie di aziende.

L’Accordo di rinnovo complessivo ha previsto un incremento salariale a regime comprensivo dell’AFAC già erogato pari a 216 euro lordi a livello 4 (da riparametrare) per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti con le seguenti decorrenze: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 20 euro dal 1° novembre 2026; per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini l’aumento a regime è pari 216 euro lordi al livello 4 cosi distribuite: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 20 euro dal 1° novembre 2026; per il Settore Restauro dei Beni Culturali l’aumento a regime è pari a 240 euro lordi da erogare alle seguenti scadenze: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 44 euro dal 1° novembre 2026; per il Settore Odontotecnica l’aumento a regime è pari a 205 euro da erogare alle seguenti scadenze: 50 euro dal 1° dicembre 2024, 25 euro dal 1° luglio 2025, 25 euro dal 1° marzo 2026, 9 euro dal 1° novembre 2026.

In considerazione dell’AFAC già erogato, le Parti hanno convenuto di non prevedere erogazioni Una Tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale. Con riferimento alla Sfera di applicazione è stato specificato che lo stesso si applica anche alle imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine.

Inoltre il campo di applicazione è stato esteso alle imprese anche non artigiane afferenti ai settori disciplinari dal CCNL (metalmeccanica ed installazione di impianti) che svolgono attività subacquee. Conseguentemente sono state individuate nuove figure professionali all’interno della classificazione del personale inerenti a tali attività.

È stato stabilito altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025, la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Per ciò che attiene alla parte normativa, anche in questo CCNL è stata resa strutturale la possibilità di stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi, laddove ricorrano le causali già individuate dal contratto collettivo.

Al fine di garantire maggiore flessibilità a livello aziendale con riferimento all’ Art. 18 rubricato – Orario di lavoro – Lavori a turni – Ex festività, l’intesa che vi rimetto in allegato, prevede la possibilità in presenza di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando le 40 ore settimanali e a parità di salario, di rimodulare l’orario di lavoro giornaliero da 8 a 9 ore. Conseguentemente la maggiorazione prevista per lo straordinario andrà riconosciuta soltanto rispetto alle ore eccedenti rispetto a quanto concordato dalle Parti.

Con riferimento agli Operai dei Settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri e Affini sono state implementate le giornate di preavviso in caso di dimissioni e di licenziamento differenziando i periodi in ragione del grado di specializzazione posseduto dal lavoratore nonché della rispettiva anzianità di servizio.

L’intesa raggiunta costituisce un ottimo risultato alla luce di un percorso negoziale molto complesso, per le predette ragioni esprimo grande soddisfazione oltre che per l’ampliamento della portata applicativa anche per essere riusciti a garantire una disciplina collettiva fortemente competitiva per le nostre aziende di riferimento.

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