In sede di conversione in legge del Decreto Agricoltura, sono state reiterate, nei limiti delle risorse appositamente stanziate e in deroga alla disciplina ordinaria, alcune disposizioni per l’accesso ai trattamenti di CISOA e di CIGO per eventi metereologici avversi.
In particolare, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14/7/2024 e il 31/12/2024 per intemperie stagionali, il trattamento di CISOA per gli OTI:
- è riconosciuto anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito; è neutro ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno;
- è richiesto, da parte dei datori di lavoro, utilizzando la specifica causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”;
- è corrisposto con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande in questione, l’INPS, nel confermare l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione, specifica che, per eventi verificatisi dal 14/7/2024 al 26/7/2024, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
Con riferimento ai trattamenti di CIGO richiesti dall’1/7/2024 al 31/12/2024 per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), tra cui rientrano gli eventi metereologici, il Decreto Agricoltura ha previsto, quale unica deroga alla disciplina ordinaria, che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, possano accedervi senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile. È, pertanto, confermata la disciplina ordinaria vigente in materia di CIGO per EONE. Sono, altresì, confermati termini e modalità ordinari per la presentazione delle domande, mentre, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, dovranno essere utilizzati, nel rispetto dell’ordinario termine decadenziale semestrale, i codici di conguaglio comunicati dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale (“L147”, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, ovvero “L038”, per le prestazioni che non eccedono tali limiti).
Infine, il Decreto Agricoltura ha previsto la possibilità di riconoscere – entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso dell’anno 2024 – i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.