Entro il 30 giugno 2022 i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che vogliono fruire dell’esonero contributivo totale per le nuove assunzioni con contratto a tempo determinato o di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei medesimi contratti, devono presentare domanda all’agevolazione.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non) appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali, di cui all’allegato 1 del Decreto Sostegni ter.
L’esonero spetta ai datori di lavoro:
- privati (non si applica alla pubblica amministrazione)
- dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, individuati con i codici ATECO indicati nell’allegato 1 della circolare 67 del 10 giugno 2022
- imprenditori e non
La citata misura consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (da riproporzionare in caso di assunzioni part-time), riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, effettuate dall’1/1/2022 al 31/3/2022 e spetta per la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità; in caso di trasformazione a tempo indeterminato nel corso dello stesso periodo, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.
Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Il beneficio è concesso nel rispetto del c.d. Temporary Framework e, trattandosi di un aiuto di Stato, l’INPS provvederà ad effettuare la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all’Istituto, entro e non oltre il 30/06/2022, il modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile sul sito INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’esonero in questione, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere esposto esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.