Entrerà in vigore il 14 gennaio 2022 il Decreto Legislativo n.196/2021 che attua la Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
Il decreto reca, misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande e si applica:
- ai prodotti in plastica monouso
- ai prodotti in plastica oxo-degradabile,
- agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Di seguito si riportano le principali disposizioni del provvedimento in riferimento alle scadenze immediate:
- Il decreto prevede a partire dal 14 gennaio 2022, data di entrata in vigore, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, ecc.) e di prodotti di plastica oxo-degradabile (art. 5, comma 1).
Per questi prodotti la messa a disposizione sul mercato nazionale sarà consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza del divieto (art. 5, comma 2).
Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 dell’art. 5 i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato in conformità alla norma UNI EN 13432 e alla norma UNI EN 14995 in determinati casi ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso.
- Per quanto riguarda prodotti quali assorbenti, tamponi igienici, salviette umidificate e prodotti del tabacco con filtri (vedi allegato parte D) è stabilito un requisito di marcatura, sempre a partire dal 14 gennaio 2022. Ciascun prodotto deve recare una marcatura che informa il consumatore sulle appropriate modalità di gestione del rifiuto in coerenza con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o forme improprie di smaltimento (art. 7).
La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti non conformi ai requisiti di marcatura è consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo (art. 7, comma 4).
Sanzioni: l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, è punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
Inoltre la medesima sanzione è applicata nei casi in cui vengano immessi sul mercato prodotti privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7.
Sono altresì previste sanzioni (5.000 euro) per i produttori inadempienti all’obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa previsti all’articolo 8 (evidenziamo però che le disposizioni sui regimi di responsabilità estesa del produttore hanno delle scadenze successive).
Diverse sono le misure previste a favore delle imprese quali il credito d’imposta per la riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso ed incentivi alla produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
- Incentivi alla produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi
Al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A, alla modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Anche in questo caso con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme.
- Si segnala infine che, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo sotto forma di un credito d’imposta per gli anni 2022- 2024 a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato parte A e parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato secondo la norma UNI EN 13432:2002 (articolo 4, comma 7).
Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. I criteri e le modalità di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti con decreto del MiTE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Seguiranno ulteriori approfondimenti.