È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il provvedimento che regola la modulistica, i termini e le modalità di predisposizione delle domande per il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto rilancio (Dl 34/2020).
Di seguito i principali requisiti per poter accedere al contributo.
SOGGETTI BENEFICIARI
Titolari di partita IVA attiva alla data di presentazione della domanda:
- esercenti attività d’impresa;
- esercenti attività di lavoro autonomo;
- che conseguono reddito agrario
con ricavi o compensi 2019 fino a 5 milioni.
Sono esclusi:
- lavoratori dipendenti;
- professionisti eco.co.co iscritti alla Gestione separata e lavoratori dello spettacolo, che abbiano diritto all’indennità di 600 euro;
- professionisti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (es. commercialisti, avvocati, notai, farmacisti, medici, architetti, ingegneri ecc.)
- istituti bancari, enti creditizi e holding
CONDIZIONI
- attività non cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. (in sostanza si deve essere verificato uno scostamento di almeno 1/3 tra i due periodi). Questo requisito non è previsto per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 2019 e per soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni più “colpiti” dall’emergenza COVD-19.
PROCEDURA
La trasmissione dell’istanza potrà essere eseguito direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati, attraverso i canali telematici del fisco (Entratel) oppure mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. La trasmissione potrà essere effettuata a partire da lunedì 15 giugno fino al 13 agosto. Il contributo sarà erogato mediante bonifico sul codice Iban indicato nell’istanza. L’agenzia verificherà preventivamente la corretta intestazione del codice Iban mediante un software specifico.
SANZIONI
Qualora dai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale sanzione non è prevista la possibilità di definizione agevolata.
Si applica, inoltre, la pena prevista dall’art. 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 € a 25.822 €, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.