Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 modifica le attività consentite di cui all’Allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020.
Le attività consentite da questo Allegato (ridotto rispetto a quello del Dpcm 22 marzo) vanno aggiunte quelle ricomprese nell’Allegato 1 del Dpcm 11 marzo.
Nell’allegato in questione sono ricomprese tutte le attività di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni compresa manutenzione e riparazione) che includono tutte le attività impiantistiche di cui al comma 2 dell’art. 1 del DM 37/08, ma continuiamo a suggerire alle imprese di limitarsi a quegli interventi che rivestono carattere di urgenza e necessari a tutelare la salute e la sicurezza degli utenti. Resta comunque la possibilità, per tutti i mestieri esclusi di motivare gli spostamenti relativi ad interventi di necessità ed urgenza alla Prefettura.