Il Decreto MISE del 26 ottobre 2011 prevedeva per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo, in conseguenza alla soppressione dello stesso, l’obbligo di aggiornare la propria posizione iscrivendosi nel registro delle imprese o nel REA entro il 30/09/2013, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività per le imprese attive o la decadenza dalla possibilità di iscrizione nel REA al fine del mantenimento del requisito abilitante per le persone fisiche non esercenti l’attività.
Il Ministero ha rilevato che non tutti gli iscritti all’ex ruolo hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento con la conseguenza appunto che attualmente alcuni di essi sono nell’impossibilità di esercitare la loro attività o di conservare il requisito abilitante della pregressa iscrizione nel ruolo per un futuro inizio dell’attività.
Con la Legge 21 settembre 2018, n. 108, per la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante:
per iscriversi al RI ai fini dell’immediato avvio dell’attività
ovvero
per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale futuro avvio o ripresa della stessa.
I costi e le modalità di trasmissione della pratica sono quelli previsti dal Decreto MISE del 26 ottobre 2011 e consultabili sul nostro sito http://www.ao.camcom.it/agenti-e-mediatori.aspx.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Registro delle imprese (0165/573003-16-20).