Con circolari n. 1/2011 del 25 novembre 2011, n. 3/2012 del 28 maggio 2012 e n. 6/2017 del 6 giugno 2017 sono state impartite disposizioni in materia di rilascio di copie certificate conformi di licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada.
Alcune Associazioni di categoria dell’autotrasporto di merci hanno segnalato diversità di comportamento degli Uffìci competenti, riguardo la richiesta di esibizione, da parte dei soggetti interessati, dell’originale della licenza comunitaria, in occasione della domanda per l’ottenimento delle copie certificate conformi della licenza stessa.
Si ricorda che, nel modulo di domanda con cui vengono richieste le copie certificate conformi, l’impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere titolare di licenza comunitaria, indicandone il numero e la data di scadenza della validità.
L’Ufficio demandato al rilascio delle copie certificate conformi, che vengono emesse tramite procedura informatica, verifica quanto dichiarato dall’impresa, accedendo al Registro Elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), tramite il Portale dell’automobilista, dove sono registrati i dati relativi alle licenze comunitarie rilasciate, e non dovrà, quindi, richiedere alle imprese l’esibizione dell’originale della licenza comunitaria all’atto del rilascio delle predette copie.
Aosta, 21 maggio 2018