L’articolo 57-bis della Legge 96/2017 di conversione al D.L. 50/2017 prevede, a decorrere dal 2018, la possibilità per lavoratori autonomi e imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, di beneficiare di un contributo per tali investimenti sotto forma di credito d’imposta.
La norma prevede che il credito d’imposta sarà riconosciuto ai soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:
- sulla stampa quotidiana e periodica;
- sulle emittenti televisive;
- sulle emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per poter beneficiare del bonus, il valore di tali investimenti deve superare almeno dell’1% il valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, mentre nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative il credito d’imposta è pari al 90%, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con specifico D.P.C.M..
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello f24, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per la definizione delle modalità attuative è prevista l’emanazione di apposito decreto attuativo, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di stato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per definire modalità e criteri di attuazione delle disposizioni in esame riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa massimo agevolabile.
L’emanazione del decreto attuativo dovrebbe dunque incentivare imprenditori e lavoratori autonomi ad utilizzare strumenti pubblicitari per favorire lo sviluppo della propria attività e quindi generare una ripresa in un settore in crisi come quello dell’editoria. Saranno probabilmente esclusi gli investimenti pubblicitari realizzati via internet, mentre sarà da chiarire se il calcolo dell’incremento per poter beneficiare dell’agevolazione dovrà essere effettuato sull’ammontare complessivo della spesa realizzata o sulla spesa realizzata sui singoli mezzi (stampa, televisione e radio).
Aosta, 19 ottobre 2017