La circolare del Ministero della Salute, datata 28 luglio, chiarisce che il “distributore al consumatore finale e l’utilizzatore di M.O.C.A. (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti), ossia colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto, ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività, sono stati esclusi dall’obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento CE n. 2023/2006”.
Secondo l’articolo 6 del suddetto decreto, tale comunicazione è obbligatorio per tutti gli operatori che effettuano attività di produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di MOCA.
Riguardo alla scadenza di invio dello modello Moca, il Decreto Legislativo n. 29/2017 all’articolo 6 comma 3 indica come termine “entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” (ovvero il 31 luglio 2017), mentre nella precedente Circolare del Ministero della Salute del 10 aprile scorso, veniva indicata come data di scadenza il 2 agosto p.v.
Aosta, 20 luglio 2017