Dal primo giugno 2017 è entrata in vigore la nuova Norma CEI 64-8; Variante 4 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua”, che aggiorna la Norma CEI 64-8 alle disposizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011. La Variante 4 riguarda la scelta dei cavi elettrici, destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, che devono essere più performanti dal punto di vista del comportamento al fuoco rispetto a quelli attualmente disponibili.
Si stanno diffondendo interpretazioni sulla nuova “Variante 4” della norma UNI 64-8 che hanno creato nelle imprese una comprensibile, ma immotivata, apprensione.
Al fine di fare chiarezza, va specificato che:
- la variante alla norma non è una volontà autonoma del CEI o del Corpo dei Vigili del Fuoco, ma un obbligo imposto dal Regolamento Prodotti da Costruzione, comunemente definito Regolamento CPR (Regolamento UE 305/2011), che è in vigore già da luglio 2013, ma non per i cavi elettrici sui quali il Regolamento ha iniziato ad avere effetto solo dopo la pubblicazione della norma EN 50575 nella lista delle norma armonizzate ai sensi del già citato Regolamento 305/2011 (giugno 2016);
- riguarda SOLO cavi da installare in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (i cosiddetti luoghi MARCI, acronimo che sta per “maggior rischio in caso d’incendio”);
- a partire dal 1 luglio 2017 i produttori ed importatori potranno pertanto immettere nel mercato UE solo cavi elettrici che rispettino le prescrizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione che dovranno avere, oltre alla marcatura CE, anche una dichiarazione del produttore stesso che ne certifichi le prestazioni;
- il Comitato Tecnico 64 del CEI ha approvato la Variante 4 della Norma CEI 64/8 con la proposta di un periodo di sovrapposizione con la precedente norma fino alla data del 31 dicembre 2017. Tale periodo consentirà agli operatori del settore di concludere i lavori che hanno in corso con la norma attualmente in vigore; in pratica, potranno essere installati anche i cavi “vecchi” qualora si possa comprovare (tramite fattura o bolla di accompagnamento) che siano stati acquistati prima del 1° luglio 2017;
- secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante.
In sostanza, gli impianti potranno essere realizzati in conformità alle norme tecniche precedenti alla entrata in vigore della variante 4 della norma 64-8.
La “sovrapposizione” tra le due norme fino al 31 dicembre 2017, consentirà pertanto alle imprese di installazione impianti di poter utilizzare le eventuali scorte di cavi acquistati precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo CPR (1 luglio 2017) e che, in assenza del periodo di sovrapposizione, non sarebbero potuti essere utilizzati.
Le notizie allarmistiche secondo le quali dal 1° luglio i cavi non conformi al nuovo Regolamento non potevano più essere installati (con conseguente danno economico per le imprese impiantistiche) sono pertanto prive di ogni fondamento.
Aosta, 18 luglio 2017