Dallo scorso 19 aprile, è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio:
- il latte UHT,
- il burro,
- lo yogurt,
- la mozzarella,
- i formaggi,
- i latticini.
L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Ambito di applicazione
– per “tutti i tipi di latte” si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all’allegato 1 del decreto;
– è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, ;
– sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattierocaseari di cui al già citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM) (UE) n. 1308/2013 – EUR-Lex – Europa.eu;
– sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette IGP.
Aosta, 27 aprile 2017