Tutele previdenziali della gestione artigiani e commercianti per i coniugi estese ai partner in unione civile, ma non ai conviventi di fatto.
L’assicurazione previdenziale artigiani e commercianti si estende anche ai partner nelle unioni civili che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratore del titolare d’impresa, oppure come coadiuvante, mentre la convivenza di fatto non rileva ai fini previdenziali: sono queste le principali indicazioni contenute nella circolare INPS 66/2017dedicata all’applicazione delle norme su unioni civili e convivenze di fatto alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti. Il riferimento legislativo è la legge 76/2016.
In base alla normativa, le unioni civili sono costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso, che si uniscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Per quanto riguarda i risvolti previdenziali, la legge prevede che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Ai fini previdenziali, quindi, tutte le disposizioni valide per i coniugi si applicano alle unioni di fatto. Nella circolare, l’INPS precisa che per quanto riguarda la gestione artigiani e commercianti lo stato di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Entrambi i casi in cui la copertura previdenziale si estende all’unione civile. Lo stesso discorso è valido nel caso del coadiuvante unito al titolare da un rapporto di unione civile.
In sede di comunicazioni da effettuare mediante il sistema ComUnica, il titolare potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
Un altro aspetto rilevante ai fini previdenziali della legge sulle unioni civili riguarda gli aspetti patrimoniali dell‘impresa familiare: il partner in unione civile del titolare dell’impresa familiare deve quindi essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Per quanto riguarda le convivenze di fatto, definite come unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, la regolamentazione è differente, in quanto la legge estende al convivente una serie di tutele, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma l’INPS precisa che non viene introdotta alcuna equiparazione di status, né estesa al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Il convivente non acquisisce dunque lo status di parente o affine entro il terzo grado, e quindi ai fini degli obblighi assicurativi, non è un collaboratore familiare: dal punto di vista previdenziale, quindi, le sue prestazioni ricadranno di volta in volta nella tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
Il comma 46 della legge sulle convivenze di fatto, però, prevede per il convivente “che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente” una serie di diritti: partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, e agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Questo, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società. Quindi, il convivente che lavora nell’impresa familiare acquisisce diritti di partecipazione commisurati al lavoro effettuato.
Nulla cambia ai fini previdenziali: l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non ha alcuna conseguenza sul fronte dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
Aosta, 6 aprile 2017