Trucco semipermanente: nell’ambito dell’attività di estetista può essere esercitato da soggetti idoneamente formati

Nell’ambito dell’attività di estetista, è contemplato anche il trucco semipermanente oppure si ricade nell’esercizio di attività di tattoo e piercing? Un’impresa con un responsabile tecnico per l’attività di estetica che abbia seguito un seminario di formazione sulla materia, con conseguimento di certificato, può ampliare i servizi offerti alla propria clientela con l’aggiunta di trucco semipermanente?

Invitato a esprimere un parere sul caso, il Ministero dello sviluppo economico ha spiegato che il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all’abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l’introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale. La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, in verità è un’attività differente, anche per quanto attiene alla strumentazione e ai prodotti utilizzati.

L’attività professionale di tatuaggio, in ogni caso, non è regolata a livello nazionale, mentre è oggetto di linee guida emanate dal Ministero della salute e variamente disciplinata da normative regionali e regolamenti locali.

In merito alla strumentazione, l’articolo 1 della legge 1/90 stabilisce che l’attività professionale degli estetisti ricomprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo e può essere svolta mediante ricorso a tecniche manuali, con applicazione di prodotti cosmetici, ovvero “con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge”.

È dunque pacifico che l’estetista, in possesso della prevista qualificazione professionale, possa fare legittimamente uso, nello svolgimento della propria attività, degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ricompresi nell’elenco dedicato.

Inoltre, il decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, con il quale è stato aggiornato l’allegato alla Legge 1/1990, ha previsto l’inserimento, tra le apparecchiature consentite all’estetista, del dermografo per micropigmentazione, cui è dedicata la scheda tecnico-informativa n. 23, in cui si riporta per l’apparecchiatura il seguente meccanismo di azione: “la micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi”.

Secondo quanto affermato dal Ministero dunque la prestazione di attività di trucco semipermanente deve ritenersi consentita a soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici, i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte”, spiega il dottor Marco Paonessa, presidente dell’Unione di mestiere Benessere e Sanità di CNA Valle d’Aosta.

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