Secondo quanto disposto dal DL 76/2013, le Camere di commercio hanno iniziato la riqualificazione “automatica” delle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) in Società a responsabilità limitata semplificate (Srls).
Il DL 83/2012 aveva infatti introdotto nel sistema societario la cosiddetta Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, modello successivamente abrogato per effetto del DL.76/2013, che aveva a sua volta disciplinato la possibilità di costituire S.r.l. con capitale sociale inferiore ai 10.000 euro.
A seguito dell’abrogazione delle Srlcr e delle modifiche apportate alle Srls (Società a responsabilità limitata semplificata), il Ministero dello sviluppo economico ha fornito alle Camere di commercio le indicazioni operative per la conversione automatica delle Srlcr precedentemente iscritte a Srls come previsto dalla normativa di riferimento.
Le imprese convertite riporteranno la nuova forma giuridica “società a responsabilità limitata semplificata” e nei certificati, alla voce ‘elenco delle modifiche iscritte’, verrà riportata la dicitura: “Modifica d’ufficio – SRL a capitale ridotto riqualificata in società a responsabilità limitata semplificata (art.9 comma 15 D.L. 76/2013 convertito nella legge n.99/2013)”.
Si ricorda infine che in occasione della prima modifica statutaria sarà opportuno modificare la denominazione societaria da Srlcr a Srls.
Aosta, 29 novembre 2016