Con la nota Prot. 19604/8.3 del 9.9.2016, il Ministero interno dei trasporti ha stabilito che, nelle more del rilascio della Carta di qualificazione del conducente (CQC), i conducenti che hanno presentato la relativa istanza di rinnovo, e quindi adempiuto all’obbligo preliminare di frequentare lo specifico corso di formazione periodica, possono continuare a circolare in ambito nazionale per un periodo di tre mesi.
In tale circostanza, gli autisti soggetti a eventuale controllo in territorio italiano dovranno esibire la ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo debitamente vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile di competenza.
Con tale nota il MIT modifica quanto previsto nell’ultimo capoverso della sua circolare prevedendo che anche coloro che hanno presentato istanza di rinnovo della CQC dopo la scadenza potranno continuare a circolare con le modalità e nei tempi sopra evidenziati.
La disposizione non è applicabile per i trasporti effettuati all’estero: gli autisti impegnati in traffici che si svolgono fuori dal nostro Paese devono dunque necessariamente avere la CQC rinnovata.
Aosta, 22 settembre 2016