Per esigenze di semplificazione normativa, l’Unione europea ha introdotto un nuovo regolamento relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
Tale regolamento, adottato alla fine del mese di luglio dal Ministero della Salute, introduce le nuove diciture “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”, consentendo agli alimenti senza glutine destinati ai celiaci di accedere al Registro Nazionale degli Alimenti erogabili.
Per quanto concernono le diciture consentite sull’assenza di glutine o sulla presenza in misura ridotta negli alimenti il Regolamento dispone che la dicitura “senza glutine” sia consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.
La dicitura “con contenuto di glutine molto basso” è invece consentita nel caso in cui il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.
Pertanto è possibile produrre alimenti destinati a sostituire il pane o la pasta, aggiungendo la dicitura volontaria “senza glutine”, corredata dalla dicitura “specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine” (o in alternativa “specificatamente formulato per celiaci”).
Allo stesso modo, per i prodotti da forno “specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine” o “specificatamente formulati per celiaci” è possibile riportare le denominazioni previste.
Tutte le diciture relative all’assenza di glutine sono fornite su base volontaria e devono rispettare le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione al fine di non indurre in errore o confondere il consumatore.